Accordo globale UE- Kirghizistan

Dopo la lettura e la visione dell’Accordo di partenariato e cooperazione con il Turkmenistan, il nostro blog vuol offrire ai lettori una comprensione più ampia ed attuale dei rapporti istituzionale tra i paesi dell’Asia centrale e la Unione Europea. La lettura di questo accordo va in questa direzione. Grazie.

Accordo globale UE-Kirghizistan

Raccomandazione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sull’accordo globale tra l’Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan(2018/2118(INI))

Il Parlamento europeo,

–       vista la decisione (UE) 2017/… del Consiglio, del 9 ottobre 2017, che autorizza la Commissione europea e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell’Unione europea, le disposizioni che rientrano nella competenza dell’Unione di un accordo globale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (11436/1/17 REV 1),

–       vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 9 ottobre 2017, che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un accordo globale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra (11438/1/17 REV 1),

–       viste le basi giuridiche proposte per il nuovo accordo globale, vale a dire l’articolo 37 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),

–       visto l’esistente accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l’UE e la Repubblica del Kirghizistan, in vigore dal 1999,

–       viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell’UE per l’Asia centrale[1] e del 13 aprile 2016 sull’attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale[2],

–       viste le sue precedenti risoluzioni sul Kirghizistan, in particolare quelle del 15 gennaio 2015[3], dell’8 luglio 2010[4] e del 6 maggio 2010[5],

–       vista la dichiarazione sulle elezioni presidenziali nella Repubblica del Kirghizistan, rilasciata il 16 ottobre 2017 dal VP/AR,

–       viste le conclusioni del Parlamento europeo, della missione di osservazione elettorale internazionale e dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) sulle elezioni presidenziali,

–       vista la dichiarazione approvata dalla 13a commissione parlamentare di cooperazione UE-Kirghizistan il 3 maggio 2018,

–       vista la decisione dell’Unione europea, del 2 febbraio 2016, di concedere lo status SPG+ alla Repubblica del Kirghizistan,

–       vista la sua posizione del 22 ottobre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan[6],

–        visto l’articolo 113 del suo regolamento,

–        vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0450/2018),

  1. considerando che, nel dicembre 2017, l’UE e il Kirghizistan hanno avviato negoziati su un accordo globale che sostituirà l’attuale APC UE-Kirghizistan, allo scopo di rafforzare e approfondire la cooperazione in settori di reciproco interesse, sulla base dei valori comuni di democrazia, Stato di diritto e buona governance, all’interno di un nuovo quadro giuridico;
  2. considerando che, per entrare in vigore, l’accordo globale richiederà l’approvazione del Parlamento;
  3. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

Principi generali

  1. a) di negoziare e concludere un accordo ambizioso, globale ed equilibrato tra l’UE e il Kirghizistan che sostituirà l’APC del 1999 e che costituirà la base per relazioni forti e durature, nonché per uno sviluppo stabile, sicuro e sostenibile di entrambe le parti;

 

  1. b) di individuare prospettive strategiche a breve e lungo termine nell’accordo globale e stabilire una serie di obiettivi chiaramente identificati e strutturati per la cooperazione con il Kirghizistan; di compiere ulteriori sforzi e approfondire la relazione per rendere l’UE più visibile e più efficace nel paese e nella regione;
  2. c) di favorire l’economia di mercato apportando benefici sociali ed economici tangibili per i cittadini di entrambe le parti; di difendere le norme sulla concorrenza e la certezza del diritto, anche rafforzando istituzioni indipendenti e trasparenti;
  3. d) di garantire un fermo impegno di entrambe le parti a rispettare e promuovere i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto nel pieno rispetto dei criteri richiesti per lo status SPG+ concesso alla Repubblica del Kirghizistan, ivi compresa la ratifica delle convenzioni internazionali pertinenti e l’effettiva attuazione delle conclusioni e delle raccomandazioni degli organismi di monitoraggio competenti istituiti nel quadro di tali convenzioni; di facilitare e condurre un dialogo periodico e orientato ai risultati su questioni relative ai diritti umani di interesse per entrambe le parti, nel quale siano coinvolte le autorità e la società civile, con l’obiettivo di rafforzare il quadro istituzionale e le politiche pubbliche; di porre in evidenza la partecipazione costruttiva del Kirghizistan in qualità di membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel periodo 2016-2018 e di incoraggiarne l’ulteriore coinvolgimento a livello internazionale;
  4. e) di contribuire a rafforzare il multilateralismo e la cooperazione internazionale e di sviluppare approcci comuni alla cooperazione con i partner kirghisi per promuovere la sicurezza internazionale, affrontare efficacemente insieme sfide globali quali il terrorismo, i cambiamenti climatici, la migrazione e la criminalità organizzata, e contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della nuova strategia nazionale di sviluppo 2018-2040; più in generale, di contribuire alla stabilizzazione e alla crescita dell’Asia centrale;

Dialogo politico e cooperazione internazionale

  1. f) di rafforzare il dialogo politico e la cooperazione settoriale; di assicurare un dialogo periodico significativo su tutte le questioni pertinenti, basandosi sui formati esistenti;
  2. g) di intensificare la cooperazione nella gestione delle crisi, nella prevenzione dei conflitti, nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e ai reati informatici, nella prevenzione della radicalizzazione violenta e della criminalità transfrontaliera e nella gestione integrata delle frontiere, nel pieno rispetto della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e in linea con le modifiche del codice penale; di garantire che la legge nazionale n. 150 del 2005 in materia di contrasto alle attività estremiste sia pienamente in linea con le norme internazionali;
  3. h) di rafforzare le disposizioni connesse alle relazioni commerciali ed economiche, migliorando il clima degli investimenti e contribuendo alla diversificazione dell’economia del Kirghizistan, operando nell’interesse reciproco e rafforzando la certezza del diritto e la trasparenza normativa; di sostenere la buona governance, il buon funzionamento della magistratura e la riduzione della burocrazia, nonché l’utilizzo di tutte le misure disponibili per promuovere lo sviluppo economico sostenibile al fine di consolidare e sviluppare il sistema commerciale multilaterale basato su regole; di contribuire al sostegno della creazione e dello sviluppo delle piccole e medie imprese; di intensificare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra l’UE e il Kirghizistan per quanto riguarda lo status SPG+ e di invitare il Kirghizistan ad assolvere gli impegni internazionali derivanti da tale status allo scopo di favorire lo sviluppo economico del paese;
  4. i) di migliorare la cooperazione nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio e l’evasione fiscale; di prevedere specifiche sezioni che delineino impegni e provvedimenti chiari e decisi a favore della lotta alla corruzione in tutte le sue forme e dell’attuazione di norme internazionali e convenzioni multilaterali anticorruzione; di prevedere disposizioni in materia di buona governance fiscale e norme sulla trasparenza che riaffermino l’impegno delle parti ad attuare le norme internazionali nella lotta contro l’elusione e l’evasione fiscali;
  5. j) di contribuire a rafforzare l’adesione del Kirghizistan all’Organizzazione mondiale del commercio mediante riforme adeguate in materia di investimenti esteri, autorità doganali e accesso ai mercati internazionali;
  6. k) di migliorare il coordinamento tra le posizioni dell’UE e del Kirghizistan nelle sedi internazionali;
  7. l) di rafforzare il dialogo interparlamentare fra il Kirghizistan e il Parlamento europeo;
  8. m) di garantire che l’accordo sia fortemente incentrato sui cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la prevenzione e la preparazione ai rischi di catastrofi, a causa dell’elevato rischio di calamità naturali, compresi i terremoti; di fornire sostegno al Kirghizistan nei suoi sforzi intesi a proteggere l’ambiente e la biodiversità e nel suo notevole impegno per lo sviluppo sostenibile;

Disposizioni istituzionali

  1. n) di assicurare la trasmissione delle direttive di negoziato al Parlamento europeo, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, per consentire al Parlamento un controllo adeguato del processo negoziale e per adempiere in modo costante agli obblighi interistituzionali derivanti dall’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, in base al quale il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura;
  2. o) di condividere tutti i documenti connessi ai negoziati, quali i processi verbali, e i progetti di testi negoziati, nonché di informare periodicamente il Parlamento;
  3. p) di assicurare a tutti i livelli il rispetto della prassi consolidata di non applicare provvisoriamente il nuovo accordo fino a quando il Parlamento non ha dato la sua approvazione;
  4. q) di rafforzare ed espandere la cooperazione esistente sancita nell’attuale APC, che ha già istituito i seguenti organi per la cooperazione e il dialogo:

–        il consiglio di cooperazione a livello ministeriale;

–        il comitato di cooperazione a livello di alti funzionari e i sottocomitati per il commercio e gli investimenti e per la cooperazione allo sviluppo;

–        la commissione parlamentare di cooperazione;

  1. r) di rafforzare il controllo interparlamentare nell’ambito di una commissione parlamentare di cooperazione potenziata che sarà elaborata nel nuovo accordo, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e della lotta alla corruzione;
  2. s) di garantire il coinvolgimento della società civile sia durante i negoziati che nella fase di attuazione dell’accordo;
  3. t) di assicurare l’inclusione di termini relativi alla potenziale sospensione della cooperazione qualora una delle due parti violi elementi essenziali, prevedendo la consultazione del Parlamento in tali casi;
  4. u) di stanziare, sia a livello dell’UE che degli Stati membri, adeguate risorse per l’attuazione dell’accordo globale, in modo da garantire il conseguimento di tutti gli ambiziosi obiettivi stabiliti durante i negoziati;

Preoccupazioni e interessi comuni connessi ai settori della cooperazione contemplati dall’accordo

  1. v) di tenere conto del ruolo del Kirghizistan come uno dei pochi paesi democratici emergenti della regione, che richiede il sostegno politico, diplomatico, finanziario e tecnico dell’UE a lungo termine;
  2. w) di proseguire gli sforzi per consolidare una democrazia parlamentare ben funzionante con un reale sistema multipartitico e un sistema costituzionale di bilanciamento dei poteri, oltre che garantire il controllo parlamentare dell’esecutivo, essendo il Kirghizistan uno dei paesi pilota per il sostegno dell’UE alla democrazia; di esporre le preoccupazioni del Parlamento in merito alle modifiche costituzionali del 2016, in particolare il rafforzamento sostanziale dei poteri del primo ministro, il primato delle sentenze dei tribunali nazionali sui trattati internazionali in materia di diritti umani e la perdita dell’indipendenza della camera costituzionale della Corte suprema; di incoraggiare il coinvolgimento delle ONG all’atto di elaborare e riesaminare la legislazione e le politiche del paese, in particolare per quanto riguarda gli strumenti o i meccanismi che incidono direttamente sull’azione delle organizzazioni della società civile;
  3. x) di ribadire l’importanza della collaborazione sistematica al fine di promuovere i valori della democrazia e dei diritti umani, comprese la libertà di espressione, di associazione e di riunione e l’indipendenza della magistratura;
  4. y) di incoraggiare un contesto favorevole per i giornalisti e i media indipendenti; di fare in modo che il Kirghizistan consenta ai difensori dei diritti umani e giornalisti stranieri soggetti a un divieto di ingresso nel paese di entrarvi e di proseguire il loro lavoro senza interferenze;
  5. z) di riconoscere i progressi compiuti in relazione allo svolgimento pacifico delle elezioni parlamentari e presidenziali e alla loro maggiore trasparenza, e di esortare a proseguire l’attuazione delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale internazionali;
  6. aa) di esortare il Kirghizistan a invertire qualsiasi tendenza autoritaria negativa, come la strumentalizzazione politica dell’amministrazione della giustizia, le pene giudiziarie inique, i processi iniqui e non trasparenti, le ingerenze nella libertà dei media, l’impunità delle forze dell’ordine e i presunti maltrattamenti e torture nei confronti dei detenuti, le estradizioni in paesi in cui le persone rischiano di subire torture o maltrattamenti, nonché la discriminazione contro le minoranze e le restrizioni imposte alla libertà di riunione e di espressione, e di esortare il Kirghizistan a indagare a fondo su tutte le accuse di falsificazione delle prove, estorsione, torture e maltrattamenti; di esprimere preoccupazione per il fatto che leader politici e potenziali candidati alla presidenza sono stati incarcerati sulla base di presunti atti di corruzione;
  7. ab) di esprimere insoddisfazione, a tale proposito, riguardo alla conferma dell’ergastolo comminato all’attivista per i diritti umani AzimjonAskarov, che ha documentato le violenze interetniche nel 2010, e di richiedere la sua immediata scarcerazione, l’annullamento della sua condanna, la sua riabilitazione e il riconoscimento di un risarcimento a suo favore;
  8. ac) di ricordare che la corruzione arreca pregiudizio ai diritti umani, all’uguaglianza, agli scambi e alla concorrenza leale e scoraggia gli investimenti esteri, impedendo così la crescita economica e indebolendo al contempo la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dello Stato;
  9. ad) di incoraggiare un forte impegno per il progresso sociale, la buona governance, la democrazia e buone relazioni interetniche e interreligiose, l’istruzione e l’educazione, anche come mezzo per rafforzare le basi della stabilità e della sicurezza; di continuare a sostenere le misure per il consolidamento della pace e per la sicurezza, oltre a potenziare gli sforzi per la piena integrazione delle minoranze, a seguito degli scontri etnici avvenuti in Kirghizistan nel 2010, al fine di prevenire futuri conflitti;
  10. ae) di contribuire al superamento dei problemi socioeconomici e degli ostacoli del tipo cui fa riferimento la raccomandazione 202 dell’OIL; di rivolgere, in tale contesto, particolare attenzione ai giovani, promuovendo scambi accademici, giovanili e culturali; di prestare un’attenzione particolare allo sviluppo regionale, con specifico riguardo alle disparità tra nord e sud;
  11. af) di sostenere, promuovere e facilitare l’ulteriore cooperazione regionale in Asia centrale, una delle regioni meno integrate al mondo, dando seguito alle attuali dinamiche positive, anche per accrescere la stabilità e lo sviluppo di tutta l’Asia centrale; di riconoscere la partecipazione del paese a programmi dell’UE che vanno in tale direzione nonché all’attuazione della strategia UE-Asia centrale nei settori dell’energia, della gestione delle risorse idriche e delle sfide ambientali e a dialoghi politici e sui diritti umani condotti periodicamente con l’UE;
  12. ag) di fornire rassicurazioni in merito al fatto che l’adesione del Kirghizistan all’Unione economica eurasiatica (UEE) non influisce sul rafforzamento delle sue relazioni con l’UE, come dimostrato dall’APC rafforzato tra l’UE e il Kazakhstan ratificato di recente;
  13. ah) di tenere conto dell’evoluzione delle relazioni del Kirghizistan con la Cina e la Russia; di incoraggiare il Kirghizistan a diversificare la sua economia nell’ottica di ridurre la significativa dipendenza politica da tali due attori esterni; di tenere conto dell’evoluzione di tali relazioni nel contesto dell’attuazione della strategia cinese “OneBelt, One Road” (OBOR); di garantire che sia notevolmente rafforzata l’azione di contrasto alla propaganda diffusa nel paese dai media russi;
  14. ai) di contribuire a perseguire l’allentamento delle recenti tensioni diplomatiche ed economiche nella regione, anche tra il Kazakhstan e il Kirghizistan;
  15. aj) di sostenere il costante miglioramento delle relazioni diplomatiche con l’Uzbekistan, nonché un dialogo costruttivo sulla gestione delle scarse risorse idriche della regione;
  16. ak) di riconoscere le preoccupazioni del Kirghizistan in materia di sicurezza legate al peggioramento della situazione della sicurezza in Afghanistan e in risposta all’aumento della radicalizzazione nella regione dell’Asia centrale; di fornire assistenza per il rimpatrio di combattenti stranieri islamisti e loro familiari dall’estero; di rafforzare la cooperazione regionale con i paesi dell’Asia centrale in relazione alla lotta contro i movimenti jihadisti e la criminalità transnazionale valendosi dell’attuazione di misure giuridiche, istituzionali e pratiche di controllo alle frontiere in funzione antiterroristica e misure preventive contro la crescente radicalizzazione religiosa violenta;

2.         incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione Europea.

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